Il TAR LAZIO, con sentenza n. 02102/2021 del 19 febbraio 2021, “dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, del DPCM del 3 novembre 2020. Questo é quanto deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 dai magistrati Antonino Savo Amodio, Laura Marzano, Francesca Petrucciani della prima sezione (TAR LAZIO).
Nella sentenza i giudici amministrativi hanno condiviso le valutazioni del Comitato tecnico scientifico che, invece, il governo aveva deciso di non seguire.
Il Comitato tecnico scientifico non aveva infatti consigliato di imporre in modo indiscriminato l’uso delle mascherine a scuola per i bambini di età compresa tra i sei e gli undici anni, ma aveva suggerito di seguire le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, secondo le quali, seduti al banco e distanziati di almeno un metro, i bambini possono togliere il dispositivo di protezione individuale.
Secondo il Tar Lazio il governo ha esercitato in modo non corretto il proprio potere, incorrendo nel vizio dell’eccesso di potere.
La sentenza: In seguito al ricorso (r.g. 9424 del 2020) proposto da Associazione Vaccipiano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Chilese, Giovanni Francesco Fidone e Barbara Barolat Massole, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma, Sezione Prima) si é pronunciato affermando l’improcedibilità della “domanda di annullamento del DPCM 3 novembre 2020”, ma dichiarandone appunto “l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s)”, compensando inoltre integralmente le spese del giudizio ed ordinando che la sentenza venga “eseguita dall’autorità amministrativa”.
In un comunicato redatto dagli avvocati che hanno portato avanti la causa, viene scritto che “il TAR Lazio dichiara quindi l’illegittimità dell’atto impugnato, nella parte in cui dispone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai 6 anni”.
1)“Sotto un primo profilo, il TAR ha riconosciuto la ‘perplessità’ delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico poste a sostegno della scelta espressa nel DPCM impugnato”. Infatti “il TAR evidenzia come l’amministrazione abbia trascurato le ‘valutazioni tecnico-scientifiche’ contenute negli atti istruttori, così finendo con l’esercitare in modo non corretto il potere tecnico-discrezionale che alla stessa spetta in modo esclusivo, incorrendo nelle figure sintomatiche dell’eccesso di potere;
2)Sotto un secondo profilo il TAR Lazio ha considerato fondata la censura che ritiene irragionevole l’imposizione indiscriminata della mascherina anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi;
3)Sotto un terzo profilo, ritiene la sentenza che sebbene il CTS abbia richiamato le indicazioni dell’OMS ma non abbia espressamente suggerito, nelle sue prescrizioni, di tener conto anche della situazione epidemiologica locale, l’aver imposto in modo indiscriminato su tutto il territorio nazionale l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni.