Secondo il Tribunale di Reggio Emilia che, “in nome del popolo italiano”, ha emesso una sentenza storica destinata a far discutere, i dpcm sarebbero illegittimi. Una coppia in pieno lockdown era uscita di casa senza un valido motivo e, fermata dai carabinieri, aveva presentato un autocertificazione poi risultata farlocca. Denunciati per falso ideologico in atto pubblico, sono stati assolti “perché il fatto non costituisce reato” e perché il Dpcm di Conte era “illegittimo”. Di seguito riportiamo la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 54/2021, sezione GIP-GUP.
“Neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare (limitazione della libertà personale) disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Costituzione“
“Infine, non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevedrebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale“
“Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libertà personale delle situazioni ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il “prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l’obbligo di presentazione presso l’Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO“.
“Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale), autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima“.
Visto Part. 129, 530, nonché 459 III cpp. dichiara non luogo a procedere nei confronti di … e … in ordine al reato loro rispettivamente ascritto perché il fatto non costituisce reato. È online l’esegesi della sentenza pubblicata sui social dall’avvocato Marco Mori.