Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sull’estensione dell’uso del green pass e le quarantene.
Dal 10 gennaio tutte le attività sociali e ricreative potranno essere svolte soltanto se in possesso del green pass rafforzato, rilasciato a vaccinati e guariti. Una regola che vale sia per le attività nei locali al chiuso sia all’aperto. Dunque il green pass rafforzato diventa obbligatorio fino alla cessazione dello stato di emergenza (in teoria), ovvero fino al 31 marzo per le seguenti attività: per mezzi di trasporto (aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali), per alberghi e tutte le strutture ricettive, per feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, per sagre e fiere, per congressi, per il ristorante anche all’aperto, per piscine e centri benessere anche all’aperto. La limitazione è estesa anche agli sport di squadra e ai centri culturali, sociali e ricreativi. Persino per andare a sciare occorrerà il “super green pass”.
A bordo dei mezzi citati è già obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Quindi sarà possibile spostarsi con i mezzi pubblici nelle città solo con il green pass rafforzato. Tra le altre cose la Ffp2 sarà obbligatoria anche per cinema, teatri, eventi e competizioni sportive (indipendentemente che siano al chiuso o all’aperto).
Cambiano inoltre le regole della quarantena: non dovrà essere rispettata da chi è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi o con tre dosi e rimane invece per chi non è vaccinato. Per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo: non deve fare quarantena chi ha completato il ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo o è guarito da 120 giorni. Fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto queste persone hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare, solo qualora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Per i vaccinati da più di quattro mesi, invece, la quarantena scende da 7 a 5 giorni, con obbligo di tampone negativo al termine di periodo di isolamento.
Rimangono invariate le regole della quarantena per i non vaccinati: le persone non vaccinate che hanno avuto un contatto con una persona positiva hanno l’obbligo di rimanere in quarantena per 10 giorni.
Rimangono le stesse anche le regole della quarantena per i positivi: le persone asintomatiche, risultate positive, devono stare in isolamento per almeno 10 giorni, a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo. Le persone sintomatiche, risultate positive, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, dopo aver effettuato un test molecolare, eseguito almeno dopo 3 giorni senza sintomi, con riscontro negativo.